il Permesso di Costruire in Sanatoria riguarda quegli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire, o in totale difformità da esso, l’avente titolo può ottenere il rilascio di un Permesso di Costruire in Sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L’istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area ad esso correlata.
Il “Decreto salva casa 2024” (D.L. 69/2024 poi convertito in Legge 105/2024) ha apportato importanti misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle difformità realizzate, con l’introduzione dell’art. 36 bis, con il quale è stata semplificato il soddisfacimento del presupposto della cosiddetta “doppia conformità” necessaria al rilascio del provvedimento in sanatoria.
Pertanto, negli interventi in “parziale difformità” o “variazioni essenziali” (ex art. 36-bis DPR 380/2001) presupposto per il rilascio del provvedimento è il rispetto della cosiddetta doppia conformità asimmetrica, oppure, la conformità con la disciplina urbanistica vigente all’atto di presentazione della domanda e il rispetto dei requisiti prescritti dalla alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento (igiene, salubrità, efficienza energetica e degli impianti negli stessi installati, superamento delle barriere architettoniche e quanto altro previsto nei regolamenti edilizi e o disciplina edilizia ed altro.. ).
Nei casi previsti dal citato art. 36 Bis costituiscono presupposto per la presentazione della domanda le dichiarazioni ivi richieste al comma 3 dello stesso articolato, ovvero la dichiarazione resa dal professionista abilitato attestante le necessarie conformità di cui al precedente capoverso (urbanistica ed edilizia), oltre la prova dell’epoca della realizzazione dell’opera, da provarsi mediante la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile, così come definita all’art. 9 bis comma 1 bis del medesimo decreto (informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato), salvo la specifica dichiarazione resa dal professionista nei casi previsti.
Permane, invece, il rispetto della “doppia conformità” nei casi dell’accertamento di conformità nei casi previsti dall’art. 36 del DPR 380/2001 così come novellato dal D.L. 69/2024 convertito con Legge 105/2024.
L'istruttoria dell’istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria è curata da un Responsabile del Procedimento, il quale:
- cura l’istruttoria;
- acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente);
- valuta la conformità del progetto alla normativa vigente;
- formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
Il provvedimento finale è adottato o negato dal Responsabile del Servizio di Edilizia Privata. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del Permesso di Costruire in Sanatoria.